Sez. 3, Ordinanza n. 575 del 09/01/2025 (Rv. 673377-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati della S.C. - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato
dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)