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Sez. 1, Sentenza n. 6004 del 22/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203299 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere | Cose ritenute pertinenti al reato di tentata pubblica istigazione a delinquere - Giuridica configurabilità di detta ipotesi di reato - Esclusione - Conseguente illegittimità del sequestro - Fattispecie concernente sciarpe di società calcistica ritenute suscettibili di costituire incoraggiamento alla violenza.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203299-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere

Attesa la inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.), fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. (Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso di alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)