Sez. 1, Sentenza n. 8860 del 11/02/2015 Cc. (dep. 27/02/2015) Rv. 262556 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare speciale - Requisiti - Età del figlio minore non superiore ad anni dieci - Valutazione - Al momento del deposito della richiesta - Sufficienza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di detenzione domiciliare speciale, il requisito dell'età "non superiore ad anni dieci" del figlio, alla cui cura la concessione del beneficio è finalizzata, deve ricorrere al momento del deposito della domanda e non già a quello in cui il tribunale adito delibera la decisione, non potendo riverberare in danno del condannato i tempi processuali resisi in concreto necessari per la trattazione dell'istanza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)