Sez. 2, Sentenza n. 19600 del 29/09/2004 (Rv. 577441 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Nozione - Estensione del fondo - Rilevanza - Limiti.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO
Ai sensi dell'art. 1538 cod. civ. nella vendita a corpo - a differenza di quella a misura disciplinata dall'art. 1537 cod. civ. - il prezzo pattuito è determinato con riguardo all'immobile nella sua entità globale indipendentemente dalle effettive dimensioni, salvo che la sua misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo a quella indicata in contratto, sicché l'estensione del fondo, ancorché sia stata dalle parti indicata in contratto, assume rilevanza soltanto ai fini della identificazione del bene effettivamente venduto, che va compiuta attraverso l'intepretazione secondo i canoni legali della volontà negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 1537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)