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Sez. 3, Sentenza n. 4650 del 02/03/2006 (Rv. 588208 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE | Vendita all'asta di immobili del fallito e fissazione della base d'asta - Vendita con incanto - Esito negativo - Prezzo per l'offerta - Riferimento a quello determinato dall'art. 568 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588208-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE

Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 591, Cod. Proc. Civ. art. 595

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)