Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 27 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1746
- Imposte e tasse
- Imposte dirette
- Esecuzione fiscale
- T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, comma secondo e terzo: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 del codice proc. civile
- Asserita violazione dell'art. 113 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della non fondatezza
- Primo comma: esclusione del potere del pretore di sospendere l'esecuzione
- Questione assorbita
- Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
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Vedi: 26/63
Norme impugnate
- art. 209, comma 1, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
- art. 209, comma 3, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
- art. 209, comma 2, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Parametri
- art. 113 Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Fumarola Emanuele e Maria Maddalena contro la Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1962;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Laneve Michele ed altri contro l'Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti riportati in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e con ordinanze emesse il 14 dicembre 1961 ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, depositando deduzioni il 23 febbraio 1962 con le quali ha chiesto che venga respinta la proposta questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le sue deduzioni il 1 febbraio 1962 con le quali chiede che sia dichiarata infondata la proposta questione di costituzionalità;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel secondo e terzo comma del citato art. 209, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;
che la questione di legittimità della norma contenuta nel primo comma dello stesso articolo, proposta per la prima volta dal Pretore di Taranto, il quale la fonda sul fatto che essa norma escluderebbe il potere del Pretore di sospendere l'esecuzione in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi assorbita da quella dei due commi successivi e segnatamente del secondo, il quale, facendo divieto di proporre le opposizioni previste dagli artt. 615-618 del Codice di procedura civile, esclude insieme il potere del Pretore di sospendere l'esecuzione: la norma del primo comma, anzi, regola i casi in cui la sospensione può essere disposta, in collegamento col secondo comma dell'art. 208 del medesimo T.U., dall'Intendente di finanza o dal Pretore;
che nell'ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità dei commi secondo e terzo dell'art. 209 non viene proposta sotto un diverso profilo o in termini diversi e che, pertanto, la decisione della Corte deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
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