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Sez. 1, Sentenza n. 2176 del 27/06/1968 (Rv. 334360 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE INCOMPETENTE - IDONEITA ALL'INSTAURAZIONE DI UN VALIDO PROCESSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334360-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE INCOMPETENTE - IDONEITA ALL'INSTAURAZIONE DI UN VALIDO PROCESSO - SUSSISTENZA.*

La continuazione del processo, ai sensi dell'art. 50 cod.proc.civ., e possibile non solo nei casi in cui la Corte di Cassazione abbia pronunziato una sentenza regolatrice, ma anche quando il giudice di merito originariamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza. Infatti, nel sistema del vigente codice di procedura che impone al giudice dichiaratosi incompetente di designare quello ritenuto competente, la citazione davanti al giudice incompetente e idonea a costituire un valido processo che, una volta dichiarata l'incompetenza, trasmigra davanti al giudice dichiarato competente, attesa la struttura unitaria del processo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)