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Sez. 3, Ordinanza n. 32538 del 14/12/2024 (Rv. 673111-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE | Data di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Nullità - Sussistenza - Divergenza tra data di deliberazione e di pubblicazione - Presunzione di mero errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673111-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE

Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, non in base ad una mera presunzione di errore materiale, bensì evidenziando - tramite riscontro sugli applicativi "consolle e SICID" - che il giudice aveva sottoscritto la minuta e firmato il decreto di liquidazione provvisoria delle spese di CTU, provvedimento necessariamente antecedente all'assunzione della decisione, in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)