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Sez. 5, Ordinanza n. 11473 del 29/04/2024 (Rv. 671052-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Impugnazione diretta dell'estratto di ruolo - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Legittimazione
Stato
decisa il 2024-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

- Condizioni - Caratteristiche del pregiudizio - Partite creditorie anteriori - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione del contenuto dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, il pregiudizio invocato - se consistente nell'anticipata opponibilità dell'eccezione di compensazione (ex art. 48-bis del citato d.P.R.), fondata sulla cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, rispetto a crediti del debitore nei confronti di soggetti pubblici - deve afferire a partite creditorie anteriori alla proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ed indipendenti dalla stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione diretta proposta dal contribuente per non avere il medesimo offerto dimostrazione dell'interesse ad agire, avendo dedotto il pregiudizio in relazione ad un credito sorto solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione e per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grado, vieppiù precaria per essere stata riformata dal giudice dell'appello).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)