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Sez. 2, Sentenza n. 7376 del 21/03/1979 Ud. (dep. 01/09/1979) Rv. 142807 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - DECISIONE DI ILLEGITTIMITA DI UNA NORMA - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142807-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - DECISIONE DI ILLEGITTIMITA DI UNA NORMA - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

La declaratoria di illegittimita costituzionale di una norma processuale penale non determina, per il principio tempus regit actum, l'invalidita degli Atti compiuti anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)