Sez. 2, Sentenza n. 5581 del 17/05/1991 (Rv. 472230 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - In genere; rapporti con la simulazione | Divieto dello "ius novorum" in appello.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - In genere; rapporti con la simulazione
L'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e quella di simulazione, assoluta o relativa, sono del tutto diverse per contenuto e finalità. Infatti mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore, onde i requisiti dell'"eventus damni" e, per i negozi a titolo oneroso del "consilium fraudis", quello impugnato per simulazione esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) o è un negozio voluto diverso da quello apparente (simulazione relativa) e l'azione esclusivamente diretta ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza può essere proposta da chiunque abbia interesse alla eliminazione della medesima. Da quanto precede discende, tra l'altro, che l'azione revocatoria non proposta, sia pure in via subordinata a quella di simulazione nel giudizio di primo grado, non è più proponibile per il divieto dello "ius novorum" nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)