Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 19/07/1969 (Rv. 342388 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)- DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E DEL PRESTATORE E DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)- DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E DEL PRESTATORE E DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - LIMITI.*
In relazione al rapporto giuridico di previdenza sociale che si svolge tra l'assicuratore (istituto gestore delle assicurazioni), lo assicurante (datore di lavoro) e l'assicurato (prestatore d'opera), l'esigenza della estensione del contraddittorio a tutti e tre i soggetti non sussiste quando viene in contestazione soltanto il rapporto di lavoro, il quale e l'antecedente, anzi il presupposto di quello assicurativo, che rispetto al primo e in relazione di dipendenza. In tale caso il collegamento tra controversia principale e dipendente e solamente eventuale, ben potendo le cause relative essere promosse, invece che nello stesso processo, in processi distinti e successivi. Solo nel caso che le due domande sono state concentrate nello stesso processo, puo aversi - ma nelle fasi di gravame - un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (V. 2575-68, massima n. 335043 2122-68, massima n. 334285 754-68, massima n. 332007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)