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Sez. 3, Sentenza n. 9914 del 14/02/2003 Ud. (dep. 04/03/2003) Rv. 224359 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di opposizione - Modalità di presentazione - Soggetto legittimato a proporla - Parte in senso processuale.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224359-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto anche in quella dell'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui al comma 1 dell'art. 461 cod. proc. pen. si intende designare la parte in senso processuale, e pertanto non solo l'imputato ma anche il suo difensore

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)