Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252666 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Ricorso per cassazione diretto a far valere solo la prescrizione maturata prima della pronuncia di secondo grado e ritualmente eccepita dalla difesa - Ammissibilità - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È ammissibile il ricorso per cassazione - avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello - diretto a far valere unicamente la prescrizione - essendo l'altro motivo generico e manifestamente infondato - maturata prima della sentenza di appello e ritualmente eccepita dalla difesa, considerato che, in tal caso, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta eccezione della parte, ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che l'omessa declaratoria della predetta causa estintiva determinerebbe, ove non se ne consentisse l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna e alla correlativa esecuzione di pena, laddove in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, l'immediata dichiarazione dell'estinzione del reato comporterebbe che altro imputato si avvalga della prescrizione, con conseguente disparità di trattamento, che determina la violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Ne deriva che in tal caso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)