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Sez. 6, Sentenza n. 7501 del 20/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184443 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - INTRODUZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. E DI QUELLE SULLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184443-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - INTRODUZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. E DI QUELLE SULLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI - CONCORSO FORMALE - SUSSISTENZA.*

Con l'introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio dello stato senza l'osservanza delle Disposizioni di legge che la regolano, si verifica una duplice violazione di norme penali: di quelle che prevedono il pagamento dell'i.V.A. Sul corrispondente importo della sostanza e di quelle sulla disciplina degli stupefacenti; tale unica condotta realizza un concorso formale di reati disciplinato dall'art. 81, comma primo, cod. pen. che prevede la irrogazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentato fino al triplo. (V mass n 174999, ed ivi citate; (V mass n 173875).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Legge 22/12/1972 num. 685 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)