Sez. L, Sentenza n. 21700 del 14/08/2008 (Rv. 604332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Atto di avviamento al lavoro - Natura recettizia - Perfezionamento con la comunicazione all'imprenditore tenuto all'assunzione - Superamento dell'età di cinquantacinque anni dell'invalido prima di tale momento - Conseguenze - Caducazione dell'atto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'atto amministrativo di avviamento al lavoro, emesso dall'UPLMO in favore di un invalido protetto dalla legge n. 482 del 1968, per il fatto di comportare una limitazione nella sfera di libertà altrui, ha natura essenzialmente recettizia, di talché il relativo procedimento si perfeziona con la comunicazione dello stesso all'imprenditore che è tenuto ad assumere l'invalido. Pertanto, ove, prima della comunicazione dell'atto di avviamento, l'invalido superi i cinquantacinque anni di età, e quindi non abbia più diritto all'assunzione in ragione del limite legale di età, posto dall'art. 1 della legge citata, l'atto stesso deve ritenersi caducato per il venir meno di uno dei suoi presupposti di legge.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)