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Sez. 1, Sentenza n. 52579 del 11/11/2014 Cc. (dep. 18/12/2014) Rv. 261461 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio - Richieste del procuratore generale - Possibilità di far valere vizi non dedotti dai ricorrenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261461-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio per cassazione, la disposizione contenuta nell' art. 611, comma primo, cod.proc.pen., non abilita l'ufficio del procuratore generale presso la Corte di legittimità a far valere vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo tale norma essere coordinata con quella dell'art. 609, comma primo, cod.proc.pen. attuativa del generale principio devolutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di dover prendere in esame la richiesta del procuratore generale di annullamento di ordinanza di convalida di arresto per insussistenza della motivazione, a fronte di ricorso che si doleva esclusivamente dell'illegittimità del diniego di concessione di differimento dell'istanza di convalida).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)