Sez. 2 - , Sentenza n. 1515 del 19/01/2022 (Rv. 663632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notifica di ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare - Deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Successiva tardiva notificazione del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Mancata costituzione della controparte - Inesistenza della notificazione - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)