Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 422 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13805
- Pena
- Liberazione condizionale
- Revoca
- Determinazione della residua pena detentiva
- Necessità di tener conto del tempo trascorso in libertà condizionale, delle relative restrizioni e del comportamento del condannato
- Omessa previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma primo, cod. pen., "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo", rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.). - S. n. 282/1989.
Norme impugnate
- art. 177, comma 1, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo durante il periodo di libertà vigilata;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod. pen. "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo";
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze