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Sez. L, Sentenza n. 2369 del 05/04/1986 (Rv. 445494 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445494-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

Nell'indagine diretta ad interpretare la domanda giudiziale e ogni altro atto processuale, il giudice non deve ricercare l'interna volontà delle parti interessate, ma deve attenersi al significato concreto dell'atto medesimo, tenuto conto del "petitum" e del rapporto giuridico che la parte ha inteso dedurre in giudizio. Soddisfatta questa esigenza, l'interpretazione della domanda giuridica si risolve in un giudizio di fatto che rientra nel compito esclusivo del giudice del merito. (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto essersi verificato un mutamento radicale delle ragioni poste a fondamento della domanda originaria atteso che la lavoratrice, mentre in primo grado aveva chiesto il trattamento retributivo fissato dalla contrattazione nazionale anziché dall'accordo sindacale provinciale applicato dal datore di lavoro, in secondo grado aveva dedotto che la contrattazione collettiva nazionale, applicata dal datore di lavoro per taluni dipendenti uomini, le fosse estesa in virtù del principio sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro di cui all'art. 37 cost. E alla legge n. 903 del 1977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)