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Sez. 2, Sentenza n. 2273 del 09/04/1980 (Rv. 405945 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO - FORMULAZIONE CON SEMPLICE ECCEZIONE - INIDONEITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405945-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO - FORMULAZIONE CON SEMPLICE ECCEZIONE - INIDONEITA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

La richiesta di annullamento di un negozio (nella specie: di una donazione per incapacita naturale del donante) comportando una pronuncia costitutiva, in quanto determinativa nei rapporti tra le parti di una situazione giuridica nuova ed autonoma, non puo formare oggetto di una semplice eccezione, volta a paralizzare la domanda dell'avversario che su tale atto sia fondata, ma va proposta con specifica domanda, che non puo essere formulata per la prima volta nel giudizio di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 425, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)