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Sez. 3, Sentenza n. 28 del 11/01/1988 (Rv. 456697 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEL SEQUESTRO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CONVALIDA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456697-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEL SEQUESTRO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CONVALIDA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in Atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica Competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la Competenza a decidere sulle regolarità e validità del sequestro, con riguardo sia alla Mancanza dei presupposti processuali che all'inefficacia ed alla illegittimità dell'esecuzione, appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell'esecuzione. Nè tale disciplina appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che il diritto di difesa viene garantito, dopo la concessione del sequestro, dall'ulteriore fase processuale del giudizio di convalida, a contraddittorio pieno, nella quale possono essere fatte valere tutte le ragioni delle parti al fine di verificare la legittimità della misura cautelare e degli Atti successivamente posti in essere per eseguirla. (V 319/76, mass n 378998; (V 1784/69, mass n 340851; (V 1113/63, mass n 261619).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 679, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)