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Sez. L, Sentenza n. 1441 del 02/02/2001 (Rv. 543581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Versamento all'INPS e all'ENPALS per attività svolta anche nel settore dello spettacolo - Unificazione di tutti i contributi - Obbligatorietà - Titolarità di ulteriore posizione contributiva presso altra assicurazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'obbligatoria ed automatica unificazione dei contributi versati all'INPS ed all'ENPALS da parte dei soggetti che abbiano svolto anche attività lavorativa nel settore dello spettacolo, ex art. 16 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia ulteriori contribuzioni presso altra gestione assicurativa, non prevedendo il citato art. 16 una siffatta ipotesi come eccezione alla regola generale della riunificazione contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 13/12/1971 num. 1420 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)