Sez. L, Sentenza n. 3712 del 03/07/1979 (Rv. 400139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - CONDANNA ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - MANCATA RIASSUNZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DOMANDA IN APPELLO PER LA COMPUTABILITA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - CONDANNA ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - MANCATA RIASSUNZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - DOMANDA IN APPELLO PER LA COMPUTABILITA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella diretta ad ottenere che nel computo delle mensilita da liquidare ai fini del risarcimento del danno ex art 8, legge 15 luglio 1966 n 604, si tenga conto anche del compenso per lavoro straordinario, dal momento che il giudice, investito legittimamente in primo grado della domanda risarcitoria, deve accertare l'ammontare della retribuzione mensile stabilendo se in tale retribuzione debba rientrare anche il compenso per lavoro straordinario, ove lo stesso abbia il carattere della costanza, dell'obbligatorieta e determinatezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)