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Sez. 3, Sentenza n. 16001 del 12/02/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 224722 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Autorizzazione ex art. 28 del D.L.G. n. 22 del 1997 - Silenzio assenso - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224722-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti non è configurabile il formarsi del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione formulata ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che tale provvedimento deve sempre assumere la forma scritta e deve essere corredato da adeguata motivazione al fine di rendere efficace il controllo sul corretto uso della discrezionalità amministrativa in una materia di particolare delicatezza e rilevanza per la tutela ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., DPR 26/04/1992 num. 300, DPR 09/05/1994 num. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)