Sez. L, Sentenza n. 11637 del 18/11/1998 (Rv. 520816 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Compenso - Determinazione - Art. 4 d.P.R. n. 1188 del 1977 - Base di calcolo.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO
Ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del personale ferroviario l'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977 non prende a base del calcolo genericamente la retribuzione e, ancor meno, il costo del lavoro, ma specificamente il trattamento per stipendio, nel quale devono ricomprendersi anche la tredicesima mensilità e l'indennità pensionabile (che sono voci retributive ben identificabili e definite), ma non tutti gli importi costituenti un costo per il datore di lavoro (come la contribuzione previdenziale ed assistenziale o il contributo al servizio sanitario nazionale).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)