Sez. 5, Sentenza n. 9370 del 05/05/1977 Ud. (dep. 15/07/1977) Rv. 136470 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINE DI ELUDERE IL FISCO - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINE DI ELUDERE IL FISCO - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
L'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art 216 n 2 RD 16 marzo 1942, n 267, deve ravvisarsi nell'intenzione del fallito di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari mediante la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili o mediante la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Ne consegue che ad integrare l'ipotesi delittuosa in esame non e sufficiente il mero intento del fallito di voler eludere il fisco, nascondendo le fatture e la contabilita dell'impresa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)