Sez. 6, Sentenza n. 5943 del 02/03/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149379 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 435, 436 DEL COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 435, 436 DEL COD. PROC. PEN. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le norme, in tema di giudizio direttissimo, ed in particolare quella che regola le forme del giudizio immediato per i reati commessi in udienza, non contrastano con il precetto costituzionale della inviolabilità dei diritti di difesa (art. 24 Costituzione). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen. è quindi manifestamente infondata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)