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Sez. U - , Sentenza n. 10089 del 28/05/2020 (Rv. 657816 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Art. 1, comma 2, d.lgs n. 171 del 2016 - Procedimento per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale della ASL - Inidoneità dell'aspirante - Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657816-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'aspirante all'inclusione nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2016, denunzi, avendo conseguito un giudizio di inidoneità, la illegittimità del procedimento per la formazione dell'elenco stesso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, in quanto l'amministrazione non esercita, nell'ambito del predetto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti - "id est": regolare e tempestiva domanda - e dei requisiti normativamente previsti - "id est": diploma di laurea ed esperienza dirigenziale - nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell'esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 171 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)