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Sez. 2, Sentenza n. 3776 del 10/06/1981 (Rv. 414411 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DISTRUZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414411-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DISTRUZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - INSUSSISTENZA.*

Il comproprietario che agisce per il risarcimento dei danni conseguenti alla distruzione della cosa comune da parte di uno (o di alcuni) degli altri comproprietari esperisce un'Azione di carattere personale, che non esige la partecipazione al giudizio, quali litisconsorti necessari, di tutti i partecipanti alla comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)