Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 10/06/1977 (Rv. 386117 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VALIDITA - SUSSISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE INTENDE AVVALERSENE - RIASSUNZIONE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO PERSONALMENTE ALL'APPELLATO - CONTROVERSIA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE SULL'ESISTENZA DI TALE PRESUPPOSTO - MANCATO DEPOSITO DA PARTE DELL'APPELLANTE DEL FASCICOLO D'APPELLO CONTENENTE L'ATTO RIASSUNTIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VALIDITA - SUSSISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE INTENDE AVVALERSENE - RIASSUNZIONE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO PERSONALMENTE ALL'APPELLATO - CONTROVERSIA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE SULL'ESISTENZA DI TALE PRESUPPOSTO - MANCATO DEPOSITO DA PARTE DELL'APPELLANTE DEL FASCICOLO D'APPELLO CONTENENTE L'ATTO RIASSUNTIVO.*
La parte che intende avvalersene, ha l'Onere di dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti della valida notifica di un atto processuale.Pertanto, qualora in Sede di legittimita sorga controversia sulla validita della riassunzione del giudizio di appello, contestata sotto il profilo che l'atto riassuntivo non era stato notificato personalmente all'appellato, cosi come richiesto dall'art 125 disp att cod proc civ, tale questione deve essere risolta nel senso della invalidita se l'appellante non abbia depositato nel giudizio di Cassazione il proprio fascicolo di appello contenente l'atto riassuntivo e, dalle generiche ed immotivate affermazioni della sentenza di secondo grado, secondo cui l'appellato quantunque regolarmente citato non si era costituito, non sia dato trarre, anche in via presuntiva, la prova circa le particolari modalita della notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)