Sez. 1, Sentenza n. 2263 del 16/06/1976 (Rv. 381060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - ESTINZIONE - TERMINE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - ESTINZIONE - TERMINE.*
A seguito della sentenza 22 maggio 1974 n 141 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art 68 RD 30 dicembre 1923 n 3270, nella parte in cui esso non dispone, analogamente a quanto stabilito invece per l'imposta di registro dall'art 97, secondo comma, della relativa legge organica, che il privilegio dello stato per la riscossione dell'imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa e del suo supplemento - deve ritenersi che in materia d'imposta di successione il privilegio spettante allo stato per la riscossione si estingue nel termine previsto dall'art 86, secondo comma, della citata legge tributaria sulle successioni, che, limitatamente agli effetti su indicati, opera come termine decadenziale, non soggetto (art 2694 cod civ) ad interruzione. (Conf 4234/74, mass n 372902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2694, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 68 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)