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Sez. 6, Sentenza n. 11265 del 07/10/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 211749 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Affidamento di incarico a libero professionista, da parte di un ente pubblico, di progettazione e realizzazione degli arredi di uffici - Qualifica di pubblico ufficiale da parte del libero professionista - Assunzione - Obbligo di fedeltà nell'esecuzione dell'incarico - Sussistenza - Espletamento dello stesso in modo da favorire un prossimo congiunto - Violazione di legge sotto il profilo dell'obbligo di astensione - Sussistenza - Integrazione del reato.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211749-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla l. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionista, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attività che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attività deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà, dal quale l'assuntore dell'incarico è legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 cod. pen. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una società della quale era socio un prossimo congiunto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)