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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

1. Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.

2. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

Titolo V. Della prescrizione e della decadenza

Capo I. Della prescrizione

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 2934 Estinzione dei diritti

1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Art. 2935 Decorrenza della prescrizione

1. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.

Art. 2936 Inderogabilita' delle norme sulla prescrizione

1. E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione

1. Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.

2. Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.

3. La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.

Art. 2938 Non rilevabilita' d'ufficio

1. Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Art. 2939 Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi

1. La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Art. 2940 Pagamento del debito prescritto

1. Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Sezione II. Della sospensione della prescrizione

Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti

1. La prescrizione rimane sospesa:

  1. 1) tra i coniugi;349

  2. 2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

  3. 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;

  4. 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

  5. 5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;

  6. 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

  7. 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;114248340

  8. 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.

Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare

1. La prescrizione rimane sospesa:

  1. 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';

  2. 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Sezione III. Dell'interruzione della prescrizione

Art. 2943 Interruzione da parte del titolare

1. La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

2. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.

4. La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento

1. La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.

Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione

1. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

2. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

4. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.

Sezione IV. Del termine della prescrizione

§ 1. Della prescrizione ordinaria

Art. 2946 Prescrizione ordinaria

1. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

§ 2. Delle prescrizioni brevi

Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.

2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

3. In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Art. 2948 Prescrizione di cinque anni

1. Si prescrivono in cinque anni:

  1. 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;

  2. 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

  3. 2) le annualita' delle pensioni alimentari;

  4. 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

  5. 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;9

  6. 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2949 Prescrizione in materia di societa'

1. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese.

2. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatore

1. Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

1. Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

2. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

3. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

4. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

1. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

2. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.330

3. Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

4. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

5. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.

Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

1. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.