Sez. 3, Sentenza n. 5146 del 06/04/2001 (Rv. 545681 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diffamazione - Significato delle parole adoperate - Desumibilità dal contesto comunicativo - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Poiché, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase oggettivamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Consegue che, allorché la dichiarazione costituisca la risposta ad una domanda, il giudice deve procedere ad un esame della prima alla luce della seconda e, se l'oggetto della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quella già data, deve indagare sulla loro verità, in caso di risposta negativa tale effetto potendo essere considerato come uno degli elementi costitutivi della diffamazione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, nell'esaminare singolarmente le varie risposte fornite, non ne aveva individuato e valutato la portata comunicativa complessiva conseguente sia al loro accorpamento, sia all'accostamento ad altre notizie fornite, sia al contesto - audizione dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito di un'indagine su rapporti tra magistrati e mafia - in cui le stesse erano state rese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)