Sez. L, Sentenza n. 6001 del 25/03/2004 (Rv. 571543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza in cancelleria - Termine previsto dall'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. - Prova della tempestiva comunicazione a carico della parte intenzionata ad avvalersene - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Dalla previsione dell'art. 133, secondo comma cod. proc. civ. - che dispone la comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata alle parti costituite, a cura della cancelleria, nel termine di cinque giorni - non può desumersi che la parte che voglia riconnettere degli effetti a tale attività non debba provare che la stessa sia stata posta in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo accertato la mancata prova sia della notificazione che della comunicazione della sentenza, ha ritenuto applicabile per l'impugnazione il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)