Sez. 5, Sentenza n. 6371 del 19/01/2010 Ud. (dep. 16/02/2010) Rv. 246158 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE | Lesione cutanea provocata da sostanza urticante - Malattia ex art. 582 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE
In tema di lesioni personali, la malattia atta a determinare una alterazione anatomica o funzionale dell'organismo è anche quella, ancorché localizzata, che risulti di lieve entità e non sia influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Ne deriva che la lesione cutanea provocata da una sostanza urticante costituisce malattia e configura, pertanto, una lesione personale, ex art. 582 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)