Sez. L - , Sentenza n. 11632 del 14/05/2018 (Rv. 648387 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Retribuzione - Consegna delle buste-paga - Imputazione di pagamento - Configurabilità - Funzione - Presupposti - Esistenza del debito - Inesistenza di "causa debendi" - Fatto costitutivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)