Sez. 4, Sentenza n. 9215 del 29/04/1982 Ud. (dep. 14/10/1982) Rv. 155585 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OMICIDIO COLPOSO - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - IMPRENDITORE CHE SI AVVALE DI ALTRE IMPRESE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OMICIDIO COLPOSO - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - IMPRENDITORE CHE SI AVVALE DI ALTRE IMPRESE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'imprenditore o il dirigente di uno stabilimento rispondono penalmente della mancata adozione delle norme protettive prescritte dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 anche quando si tratti di lavori particolari eseguiti nello stabilimento soggetto alla loro vigilanza da personale specializzato dipendente da altra impresa. (fattispecie in tema di omicidio colposo). (Conf mass n 146880).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)