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Sez. 1, Sentenza n. 2933 del 28/11/1985 Cc. (dep. 11/01/1986) Rv. 171505 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONI SU FATTO PROPRIO O ALTRUI - DISTINZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171505-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONI SU FATTO PROPRIO O ALTRUI - DISTINZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

Benché l'art. 348, terzo comma cod. proc. pen. (che vieta di assumere come testi gli imputati dello stesso reato o di reato connesso), manifesti una sostanziale avversione per le chiamate di correo, dopo la recente evoluzione legislativa è impossibile distinguere fra dichiarazioni dell'imputato riguardante il fatto proprio (processualmente utilizzabili) o il fatto altrui (processualmente inutilizzabili); anzi ora il sistema stimola le confessioni e premia le collaborazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)