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Sez. 5 - , Sentenza n. 9062 del 01/04/2021 (Rv. 661163 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Prestazione di servizi a carattere continuativo - Momento di insorgenza dell'obbligo di fatturazione - Differibilità in caso di mancato pagamento alla scadenza - Possibilità - Conseguenze sull'onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661163-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

In tema di IVA, la prestazione di servizi di carattere continuativo, che comporti successivi versamenti di acconti o pagamenti da parte del cliente (nella specie, attività di trasporto e distribuzione del gas ex art. 14, d.lgs. n. 164 del 2000), si considera effettuata all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti, insorgendo l'obbligo di fatturazione con la predetta scadenza periodica, coincidente con l'esigibilità dell'imposta. Pertanto, nel caso in cui non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, è differibile sino all'effettivo pagamento e la contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'omessa fatturazione potrà fondarsi solo sulla deduzione e sulla prova di comportamenti del soggetto obbligato dimostrativi della sua volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)