Sez. L, Sentenza n. 4721 del 22/12/1976 (Rv. 383464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEL COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI NELL'ATTIVITA LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEL COLTIVATORE DIRETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI NELL'ATTIVITA LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*
La capacita di guadagno del coltivatore diretto, la cui attivita e caratterizzata dall'attuale svolgimento di un lavoro manuale agricolo, deve essere valutata, ai fini della Determinazione del grado di invalidita pensionabile, con gli stessi criteri fissati per gli operai delle categorie agricole (cosi come i mezzadri e i coloni: art 22 della legge 9 gennaio 1963, n 9), senza che si possa procedere all'integrazione delle residue capacita lavorative dello stesso coltivatore diretto con quelle di altri soggetti, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare. (Conf 1805/75, mass n 375462).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)