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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17267 del 02/07/2018 (Rv. 649838 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello impropriamente pronunciata ex art. 348-bis c.p.c. (e non con sentenza) - Mancato rilievo di lesione del diritto di difesa - Conseguenze - Inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quest’ultima.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649838-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La tardività dell'appello pronunciata impropriamente con ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. anziché con sentenza (nella specie, a seguito della qualificazione dell'azione come opposizione esecutiva e in difetto di analitica, adeguata e tempestiva prospettazione di specifiche lesioni al diritto di difesa dell'appellante in dipendenza dell'opzione dell'ordinanza in luogo della sentenza) comporta non soltanto l'inammissibilità, per difetto di interesse e in mancanza di un diritto alla regolarità formale del processo in quanto tale, del ricorso per cassazione dispiegato avverso l'ordinanza di secondo grado, ma pure, in ragione del definitivo accertamento della tardività dell'originaria impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, del ricorso per cassazione dispiegato avverso quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)