Sez. U, Sentenza n. 1320 del 01/03/1979 (Rv. 397589 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL SINDACO - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O IN VIA D'URGENZA, DELLA GIUNTA COMUNALE SALVA RATIFICA - NECESSITA - MANCATA PRODUZIONE DELLE RELATIVE DELIBERE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL SINDACO - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O IN VIA D'URGENZA, DELLA GIUNTA COMUNALE SALVA RATIFICA - NECESSITA - MANCATA PRODUZIONE DELLE RELATIVE DELIBERE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Anche al fine della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il sindaco, per stare in giudizio in rappresentanza del comune, dev'essere autorizzato dal consiglio comunale, ovvero, in via d'urgenza, dalla giunta municipale, con deliberazione soggetta a ratifica da parte del consiglio. Pertanto, la mancata produzione, prima dell'inizio della discussione, delle indicate deliberazioni degli organi comunali, non annullate dall'autorita tutoria, determina l'inammissibilita del regolamento, rilevabile d'ufficio, per difetto di regolare Costituzione del rapporto processuale. (V 5284/77, mass n 388948).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)