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Sez. 3, Ordinanza n. 31133 del 04/12/2024 (Rv. 672974-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale allegato dall’attore - Accertamento da parte del giudice della titolarità attiva in capo al terzo intervenuto - Dovere del giudice di provvedere anche sulla domanda riconvenzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672974-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE

Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest'ultimo credito spetti in favore non dell'attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l'originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l'interventore, e non più l'originario attore, senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.

Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)