Disciplina dell'imposta di bollo
Testo in vigore al
Art. 27 Violazioni costituenti reati
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473.
2. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
Art. 30 Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria
1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Art. 31 Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto
1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
2. La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.
Art. 32 Irreperibilita' di valori bollati
1. E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.
2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
3. E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto.
4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
Titolo VI. Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
Art. 33 Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
1. Le controversie relative all'applicazione delle imposte ... previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.
2. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.
3. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
4. L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte ... in contestazione.
5. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.22
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 47333
Art. 35 Organi competenti all'accertamento delle violazioni
1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
3. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
4. I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
Art. 36 Modalita' di accertamento delle violazioni
1. Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
2. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
3. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
4. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
Art. 37 Termini di decadenza - Rimborsi
1. L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
2. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.
3. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
4. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
5. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.
Art. 38 Ripartizione delle pene pecuniarie
1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Titolo VII. Vendita dei valori bollati
Art. 39 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
1. La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto
dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
2. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b) : del 2 per cento.
3. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori
bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
4. Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto,
autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
5. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
6. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
7. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un
esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
8. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
9. L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o
revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.
10. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia
dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.
11. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori
corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
12. Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle
condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
13. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale
distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
14. Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi
del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.
Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 40 Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
2. Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.9
Art. 41 Integrazione dei valori
1. I libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.
Art. 42
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI -
MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO