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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993

Testo in vigore al

Art. 50 Regolamentazione dei prodotti

1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

  1. a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea:

  2. b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

Art. 52 Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto

1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".

2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

Art. 53 Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

  2. b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

  3. c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

Art. 54 Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

  2. b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:

    1. 1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

    2. 2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

    3. 3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;

  3. c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

  4. d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

  5. e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;

  6. f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:

    1. 1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);

    2. 2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;

    3. 3) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

    4. 4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;

    5. 5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;

    6. 6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

  7. g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;

  8. h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

  9. i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;

  10. l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

  11. m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e' fatta eccezione ai sensi della lettera a);

  12. n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera d);

  13. o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;

  14. p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

Art. 55 Transito di gas naturale sulle grandi reti

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

Art. 56 Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.

Art. 57 Esplosivi per uso civile: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi;

  1. a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;

  2. b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;

  3. c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;

  4. d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;

  5. e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita';

  6. f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;

  7. g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;

  8. h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r);

  9. i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma;

  10. l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

  11. m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;

  12. n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda;

  13. o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

  14. p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;

  15. q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;

  16. r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;

  17. s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.

Capo VIII. Relazioni della comunita'

Art. 58 Sviluppo della formazione comunitaria

1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attivita' del Comitato.

Art. 59 Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo

1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.

2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO