Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1315 del 30/01/2012 (Rv. 621373 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Il procedimento in camera di consiglio presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 375 cod. proc. civ., è ammissibile, nonostante la mancanza di un'espressa previsione, anche in ipotesi di manifesta improseguibilità del processo ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione con le memorie di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ. e la richiesta di audizione in camera di consiglio, sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)