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Sez. L, Sentenza n. 11003 del 08/11/1997 (Rv. 509640 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Clausola che prevede che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali - Nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509640-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE

È nulla - per indeterminatezza dell'oggetto (ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.) - la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell'art. 2225 cod. civ., che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)