Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 21/04/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159541 - 01
STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - INDICAZIONI OBBLIGATORIE (OMISSIONE DI) - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - RESPONSABILITÀ PENALE - DIRETTORE DEL PERIODICO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - INDICAZIONI OBBLIGATORIE (OMISSIONE DI) - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - RESPONSABILITÀ PENALE - DIRETTORE DEL PERIODICO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'art. 57 cod. pen. configura a carico del direttore responsabile del periodico un reato autonomo punibile a titolo di colpa, la quale consista non già in forme generiche di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì nell'inosservanza di una specifica regola di condotta, vale a dire nel mancato Esercizio sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. Pertanto, nell'ipotesi di sostituzione del direttore responsabile, qualora il proprietario non abbia provveduto alla prescritta dichiarazione per la registrazione del mutamento, non può configurarsi a carico del direttore sostituito il reato di cui all'art. 57 cod. pen. per aver omesso di accertare, per colpa, l'avvenuta registrazione della sostituzione. (Conf mass n 098039).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 58, Legge 04/03/1958 num. 127 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)